Firmato l'8 luglio tra i presidenti Vittorio Meazzini e Luigi Abete
Pubblichiamo di seguito il testo del "contratto di lungo termine per
la soministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per
cessione a terzi" concluso tra Snam e Confindustria (v. Staffetta
12/7).
SNAM E CONFINDUSTRIA, in applicazione di quanto convenuto al punto 7
dell'accordo del 27 gen naio 1994, hanno definito le seguenti
condizioni contrattuali di lungo termine a valere dalla data del
presente accordo fino al 31.12.2006, da applicare ai produttori di
energia elettrica per prevalente cessione a terzi.
Tali condizioni verranno applicate, con riferimento alla specifica
tipologia di utilizzo oggetto dell'inte sa, a tutte le nuove forniture
che saranno attivate in vigenza del presente accordo, nonch‚ alle
forniture già in essere, su opzione o comunque dalla scadenza dei
relativi contratti preesistenti.
Fermo restando l'orizzonte temporale di validità delle condizioni
contrattuali sopradefinito, gli impe gni di fornitura e di prelievo che
saranno assunti avranno durata decennale, a decorrere dalla data di
stipula dei singoli contratti.
Le Parti peraltro si danno reciprocamente atto che il presente
accordo è stato definito in una pros pettiva di più lungo termine, che
prevede disponibilità di gas e relativi assorbimenti per una durata
coerente con la vita economica delle singole iniziative, in accordo con
le linee di pianificazione energetica nazionale. Previa richiesta di
una delle Parti, alle date del 31.12.1998 e del 31.12.2002 o qualora
dovessero intervenire fatti tali da modificare il quadro energetico ed
economico assunto come riferimento nella definizione della pre sente
intesa, si procederà alla verifica delle condizioni economiche previste
dal presente accordo.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1 Durata del contratto - La durata del contratto di
somministrazione è pari a 10 anni contrattuali di 12 mesi ciascuno.
1.2 Definizione del volume annuo contrattuale e dell'impegno
giornaliero - All'atto della stipula del contratto l'Utente e la SNAM
concordano il volume annuo contrattuale "Va", espresso in metri cubi
all'anno, e I'impegno giornaliero "I", espresso in metri cubi al
giorno; detti valori dovranno essere in ogni caso coerenti tra loro e
rappresentativi dell' effettivo fabbisogno di gas naturale
dell'impianto cui la fornitura è destinata.
Il valore annuo contrattuale "Va" rappresenta la quantità di gas
naturale che, nel corso dell'intero pe riodo contrattuale, l'Utente
intende prelevare e la SNAM si impegna ad erogare annualmente.
L'Utente può richiedere entro due mesi dall'inizio di un anno
contrattuale variazioni in aumento di "Va"; la revisione di "Va" avrà
luogo comunque solo se preventivamente concordato con la SNAM.
L'impegno giornaliero "I" può essere modificato in ciascun anno
contrattuale sulla base delle stesse norme previste dai vigenti
contratti per la somministrazione continua di gas naturale per uso
industriale.
1.3 Modalità di fornitura - Le modalità di fornitura sono le stesse
previste dagli attuali contratti di somministra zione continua di gas
naturale per uso industriale.
Dette norme contrattuali escludono, tra I'altro, la responsabilità
della SNAM verso l'Utente e verso terzi per eventual i danni di
qualsiasi genere o natura derivanti dalla sospensione parziale o totale
della forni tura.
1.4 Altre condizioni - Per quanto riguarda le altre condizioni
contrattuali (condizioni generali e particolari) ver ranno applicate,
per quanto non in contrasto con il presente accordo, le norme previste
dagli attuali contratti di somministrazione continua di gas naturale
per uso industriale.
2. CONDIZIONI TARIFFARIE
2.1 Termine fisso - L'Utente corrisponde mensilmente un termine
fisso pari al prodotto tra I'impegno giornalie ro "I" e il
corrispettivo di impegno "C". Il corrispettivo di impegno, il cui
valore base è assunto pari a 1207,8 lire al mese per ogni metro cubo
impegnato al giorno, viene aggiornato al gennaio di ogni anno
moltiplicandolo per il coefficiente "IND" così definito:
IND = 0,57 x SO/SOo + 0,38 x GPNA/GPNAo + 0,05
dove:
SO = valore mensile dei "numeri indici delle retribuzioni orarie
contrattuali" degli operai dell'indus tria, esclusi gli assegni
familiari, riportato nel Bollettino mensile dell'ISTAT, riferito al
mese di ottobre prece dente il mese di aggiornamento;.
SOo = valore base di SO riferito al valore dell'aprile 1993, pari a
118,4;.
GPNA = valore mensile dei "numeri indici dei prezzi praticati dai
grossisti" relativi ai prodotti non agricoli cal colato dall'ISTAT,
riferito al mese di ottobre precedente il mese di aggiornamento;.
GPNAo =valore base di GPNA riferito al valore dell'aprile 1993, pari
a 113,9.
Il valore di "C" valido per I'anno 1994, calcolato sulla base degli
indici inflattivi relativi al mese di ottobre 1993, risulta quindi pari
a 1.231,4 lire al mese per ogni metro cubo impegnato al giorno.
Il termine fisso così determinato verrà proporzionalmente ridotto in
presenza di sospensioni della fornitura operate dalla SNAM.
2.2 Termine proporzionale - L'Utente corrisponde mensilmente un
importo pari alla somma degli importi calco lati moltiplicando i volumi
prelevati nei singoli scaglioni mensili, di seguito indicati, per il
corrispondente prez zo unitario di scaglione.
I prezzi unitari di scaglione (Pi) sono così determinati:
Pi = 0,825 x (gi gasolio + oi greggi + bi Btz + 6)
dove:
gasolio = valore medio delle quotazioni medie mensili "Cif Med Basis
Italy" dei tre mesi precedenti il mese di prelievo relative al gasolio
(0,2% S) pubblicate dal "Platt's Oilgram Report" espresse in $/t e
convertite in Lit/kg sulla base del cambio Lit/$ del mese di
competenza;.
Greggi = media delle quotazioni "fob breakeven" vigenti nei tre mesi
precedenti il mese di prelievo pubblica te dal "Platt's Oilgram Report"
espresse in $/bbl dei greggi Arab Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait,
Murban, Saharan Blend, Zueitina, Brass Blend convertite in Lit/kg sulla
base di un coefficiente di conversione 7,4 bbl/t e del cambio Lit/$ del
mese di competenza;.
BTZ = valore medio delle quotazioni medie mensili "Cif Med Basis
Italy" dei tre mesi precedenti il mese di prelievo relative all'olio
combustibile a basso tenore di zolfo (1% S) pubblicate dal "Platt's
Oilgram Report" espresse in $/t e convertite in Lit/kg sulla base del
cambio Lit/$ del mese di competenza;.
gi, oi,bi = pesi in funzione degli scaglioni di prelievo così definiti:
Scaglioni
M(m3)/mese gi oi bi
fino a 4,5 0,38 0,30 0,32
da 4,5 a 13,5 0,35 0,30 0,35
oltre 13,5 0,32 0,30 0,38
I prezzi di scaglione così determinati saranno ridotti, in via
transitoria, nella misura di:
20 Lit/m3 fino al 31.12.1994
16 Lit/m3 dal 01.01.1995 al 30.06.1995
12 Lit/m3 dal 01.07.1995 al 31.12.1995
8 Lit/m3 dal 01.01.1996 al 30.06.1996
4 Lit/m3 dal 01.07.1996 al 31.12.1996
2.3 Importi forfettari a titolo di risarcimento per mancato rispetto
delle condizioni di prelievo.
2.3.1 Supero dell'impegno giornaliero "I" - E' consentito all'Utente
prelevare quantitativi giornalieri superiori all'impegno giornaliero
"I" entro una fascia di tolleranza pari al 10%.
Nei casi in cui si registrino prelievi giornalieri superiori a tale
limite l'Utente corrisponderà mensilmen te, oltre agli importi di cui
ai punti 2.1 e 2.2, un importo calcolato moltiplicando ogni metro cubo
prelevato nel corso del mese oltre tale limite per un corrispettivo
pari ad un quarto del corrispettivo di impegno "C" valido nel mese di
prelievo.
2.3.2 Indebito prelievo - Sono considerati volumi di indebito
prelievo i prelievi giornalieri effettuati oltre i limiti richiesti da
SNAM nel corso di una sospensione parziale o totale della fornitura
operata secondo le modalità previste dai vigenti contratti di
somministrazione continua di gas naturale per uso industriale.
L'Utente corrisponderà mensilmente per ogni metro cubo di indebito
prelievo effettuato nel corso del mese, oltre agli importi di cui ai
punti 2.1 e 2.2, un importo pari alla metà del corrispettivo di impegno
"C" vali do nel mese di prelievo.
2.3.3 Prelievo minimo annuo - Qualora il livello di prelievo
effettivo annuo sia inferiore al volume di prelievo minimo annuo
"Vmin", definito come valore massimo tra il 50% del volume annuo
contrattuale "Va" e il volume pari a 160 volte il massimo tra I'impegno
giornaliero fissato all'atto della sottoscrizione del contratto e
quello relativo all'anno contrattuale, l'Utente deve corrispondere per
ogni metro cubo di mancato prelievo rispetto a "Vmin" un corrispettivo
pari all'incidenza media del termine proporzionale sui prelievi annui.
In presenza di cause di forza maggiore che impediscano il
funzionamento dell'impianto, il valore di "Vmin" sarà temporaneamente
ridotto proporzionalmente al periodo di forzata inattività
dell'impianto.
Inoltre, nei casi in cui modifiche delle condizioni di funzionamento
comportino la chiusura dell'impian to in quanto la gestione non risulta
economica, SNAM si dichiara disponibile ad esaminare singoli casi
partico lari di eventuali compensazioni relativamente a centrali le cui
produzioni di energia elettrica risultino coordina te dalla stessa
società "controllante".
Relativamente ai Clienti con un solo stabilimento e con consumi fino
a 150 M(m3)/a, SNAM si dichia ra altresì disponibile ad esaminare la
possibilità di compensare minori prelievi di un anno con prelievi piu
ele vati in quello successivo.
2.4 Condizioni di avviamento - Il primo anno contrattuale è
considerato periodo di avviamento; nel corso del periodo di avviamento
sono previste le seguenti agevolazioni:
a) la clausola di prelievo minimo contrattuale non viene applicata;.
b) non sono dovute dall'Utente penali per supero dell'impegno
giornaliero "I";.
c) la determinazione degli importi a titolo di termine fisso avviene
mensilmente applicando il corris pettivo di impegno "C" al prelievo
giornaliero Pg così definito:
Vm
Pg = ---- x 1,1 (m3/giorno)
ng
dove:
Vm = volume di gas naturale prelevato nel mese;
ng = numero dei giorni e sue frazioni intercorrenti tra due letture che defini
scono il prelievo del mese Vm.
E' data facoltà all'Utente di terminare il periodo di avviamento
prima della scadenza del primo anno contrattuale.
2.5 Impianti alimentati congiuntamente da gas naturale e gas di
recupero - Al fine di incentivare il risparmio energetico conseguente
all'utilizzo del gas di recupero, nel caso di impianti alimentati
prevalentemente (in termini calorici) da tale tipo di gas, sono
previste le seguenti agevolazioni:
a) la fascia di tolleranza di cui al punto 2.3.1 è elevata al 15%;.
b) il valore di "Va" di riferimento per l'anno contratuale può essere
modificato all'interno di un intervallo del +/-10% rispetto al valore
di "Va" concordato su base pluriennale. La richiesta dovrà pervenire a
Snam entro due mesi dall'inizio dell'anno contrattuale per cui si
chiede la variazione di "Va" e, qualora essa sia in aumen to, è
comunque soggetta ad accettazione da parte della Snam.