Con la delibera 58/2026/R/eel del 3 marzo sono state approvate le disposizioni che, in attuazione delle linee guida Ue, consentono il cambio fornitore nel settore elettrico in 24 ore (v. Staffetta 05/03). L’Autorità precisa che le misure sono tese ad assicurare il diritto dei clienti di poter cambiare fornitore con una procedura tecnica ridotta a 24 ore di un giorno lavorativo. Diversamente da quanto prospettato in consultazione la possibilità è limitata ai clienti finali domestici. Inoltre, in parziale accoglimento delle richieste degli operatori, si applicherà solo ai clienti non morosi, ossia il cui punto di prelievo non sia sospeso e nei confronti dei quali non sia applicato un corrispettivo Cmor.
Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2026. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera Acquirente Unico, in qualità di gestore del Sistema informativo integrato (Sii), pubblicherà le specifiche tecniche funzionali all’operatività dei nuovi processi di switching. La trasmissione delle richieste di switching mediante il processo attualmente in essere sarà possibile fino al 10 novembre 2026.
Più nel dettaglio, la delibera introduce una distinzione fondamentale tra due casi: lo switching reseller, in cui la richiesta viene dal cliente finale, disciplinata dall'allegato 1, e lo switching Udd (allegato 2) in cui la richiesta viene dalla società di vendita utente del contratto di accesso alla rete.
Nel caso del switching reseller viene inoltre prevista una differenziazione, non prevista inizialmente nel Dco, tra iter veloce in 1 giorno lavorativo, se il cliente è domestico e come detto il punto è attivo, non sospeso e non vi sono associate richieste di indennizzo ai sensi del meccanismo Cmor, e iter ordinario
in tutti i casi diversi dal precedente in quelli di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto per inadempimento della società di vendita utente.
E' prevista poi l’introduzione di un servizio di preliminary check del punto Pod per il solo switching su richiesta del cliente.
La delibera rimanda invece a un futuro provvedimento per la definizione delle modalità e tempistiche di messa a disposizione da parte di AU in quanto gestore del Sistema Informativo Integrato a Terna e alle società di vendita utenti delle reti dei dati necessari alla programmazione e alle attività di settlement.
Il processo di switching reseller sarà distinto in due fasi in sequenza, una prima fase che incorpora le funzionalità del preliminary check, e una seconda fase, che consiste nella procedura tecnica di cambio del fornitore.
Tra le altre novità rispetto al Dco, per quanto riguarda il servizio di preliminary check - in cui dopo la conclusione del contratto il nuovo venditore verifica con il Sii la corrispondenza tra Pod e dati identificativi del cliente - diversamente da quanto proposto in consultazione, non viene confermata la necessità di consenso esplicito del cliente per l’uso di informazioni relative al suo Pod per l’esecuzione del servizio.
Sull'uso del pre-check si confermano le proposte in consultazione e si estende l’utilizzo del servizio anche alle controparti commerciali che potranno utilizzarlo discrezionalmente nella fase propedeutica alla proposta contrattuale.
Altra novità, con riferimento all'esecuzione dello switching l’invio della richiesta non è più collegata alla data di stipula del contratto. Lo switching reseller può attivarsi in un momento successivo al contratto e la richiesta di switching può avere decorrenza in qualsiasi giorno del mese.
Con riferimento alla morosità, come detto è stata accolta la richiesta degli operatori di consentire l'esecuzione di una richiesta di switching reseller ai soli clienti domestici il cui punto non sia sospeso e che nei confronti dei quali non sia applicato un corrispettivo Cmor.
Non sono state invece accolte le proposte dei venditori di imporre un limite al numero massimo di switching dei clienti morosi o di blocco dello switching per i clienti morosi.
Eventuali ulteriori esigenze in materia di coordinamento del processo di switching con disciplina del sistema indennitario saranno considerate nell’ambito della riforma del Sistema indennitario avviata con delibera 59/2026 (v. delibera allegata e notizia a parte).
Quanto a misure per contrastare condotte opportunistiche di altri venditori vengono previste alcune misure, in particolare il fatto che per un certo periodo di tempo funzionale a completare il processo eventuali richieste di switching reseller che dovessero nel frattempo pervenire al Sii restino sospese.
Riguardo al diritto di recesso Arera ha accolto una proposta dei partecipanti alla consultazione di prevedere una comunicazione di pre-notifica del recesso al venditore uscente, da confermare in caso di effettivo buon esito della seconda fase della procedura (v. sopra), ossia la procedura tecnica di cambio del fornitore.
Anche qui su proposta dei partecipanti, il processo di switching viene inoltre coordinato con l’esercizio del diritto di ripensamento, distinguendo i casi in cui il ripensamento avviene prima dell’attivazione della seconda fase (v. sopra), con la conseguente interruzione del processo senza che il contratto col precedente fornitore venga risolto, e il cason in cui invece le tempistiche non consentano più di impedire la risoluzione, il che dovrebbe portare all’attivazione dei servizi di ultima istanza in mancanza di un’ulteriore richiesta di cambio fornitore.
Infine nessuna indicazione nella delibera sulla possibilità, ipotizzata nel Dco, di introdurre funzionalità nel Portale Offerte per consentire la richiesta di' sottoscrizione del contratto direttamente nell'ambito del Portale stesso.