Sono molte e di peso le novità per il mercato dell'energia al dettaglio introdotte nel DL Bollette nella fase di conversione alla Camera, a cominciare dalla stretta sul telemarketing e dall'obbligo di comunicazione dei margini al regolatore. Mentre a Montecitorio si sta concludendo l'esame in Aula, torniamo sulle principali novità del testo uscito dalle commissioni su cui il governo ha incassato oggi la fiducia con 203 voti favorevoli (v. Staffetta 27/03).
Viene dall'emendamento 1.100 dei relatori il nuovo comma 5-bis dell'art. 1 che vieta del tutto le sollecitazioni commerciali telefoniche (anche via messaggio) per la vendita di elettricità e gas, salvo che il potenziale cliente non abbia richiesto espressamente di essere chiamato a questo scopo oppure che sia già cliente del venditore e abbia rilasciato espressamente il consenso a ricevere le sollecitazioni.
La norma - che oggi ha registrato un'accesa protesta dell'associazione dei call center Assocall - stabilisce inoltre che tali contatti dovranno essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista e regola la segnalazione al Garante privacy e all’Agcom delle violazioni.
Su identiche riformulazioni di emendamenti presentati da FdI, Lega e M5S è stato invece introdotto il nuovo art. 1-ter che impone alle società di vendita di energia di indicare nelle bollette elettroniche l’identità dell’intermediario attraverso il quale è stato stipulato il contratto, specificando che il dato è reso accessibile esclusivamente al venditore che emette la fattura e all’utente finale.
E' stato introdotto su emendamento della sola FdI l'art. 1-quater che attribuisce in modo esplicito agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni la responsabilità per la correttezza, la trasparenza e l’adeguatezza delle attività di consulenza e delle proposte contrattuali rivolte ai clienti finali, che se svolte da agenzie di vendita in outsourcing.
La stessa norma stabilisce inoltre l'obbligo di valutare e documentare l'adeguatezza dell'offerta alle esigenze del cliente. Le autorità di regolazione sono incaricate di disciplinare l'attuazione.
Da identiche riformulazioni di emendamenti di FdI e del Pd viene il nuovo art. 1-quinquies, che introduce l'obbligo per i venditori al dettaglio di energia elettrica e gas di comunicare all'Arera i dati relativi ai propri margini di profitto distinti per tipologia di cliente o di offerta, con una frequenza minimo annuale.
Arera dovrà disciplinare le modalità di comunicazione, indicare i soggetti obbligati e le eventuali soglie dimensionali oltre le quali l'obbligo scatterà. Una vigilanza de facto del regolatore sull'attività libera di vendita di energia, che a quanto risulta alla Staffetta sta già provocando qualche malumore nel settore, ma che è stato anche salutato con favore da alcuni operatori (è il caso oggi di Octopus Energy Italia).
L'art. 1-sexies è stato aggiunto ancora una volta con identiche riformulazioni di emendamenti di FdI, Lega e Pd e dispone che i dati raccolti tramite il Sistema informativo integrato durante il processo di cambio di fornitore possano essere utilizzati solo per scopi tecnici connessi allo switching stesso.
Per l'attuazione della norma Arera dovrà istituire un tavolo tecnico volto a definire un accordo quadro che regoli le procedure di switching nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza.
Non rappresenta infine un stretta ma può ugualmente interessare il settore dell'energia retail il nuovo art. 5-ter introdotto su emendamento della Lega: modificando l’articolo 31, comma 1, lettera b), del Dlgs 199/2021 che definisce i soggetti che possono costituire una Comunità energetica rinnovabile, specifica ora che le persone fisiche che intendano formare una Cer possono farlo anche nell’ambito del loro condominio.