Dopo il parere interlocutorio che aveva rinviato il testo al ministero dello Sviluppo per alcune criticità
(v. Staffetta 14/04), il Consiglio di Stato ha infine rilasciato oggi il suo parere favorevole allo schema di decreto ministeriale sul canone Rai in bolletta.
Nel testo del parere, disponibile in allegato, il Cds dichiara superate le criticità in alcuni casi perché il Mise ha provveduto a modificare il testo, in altri per altre ragioni.
Da segnalare che tra le modifiche al testo c'è una riformulazione dell'art. 7, comma 1 sulla remunerazione del servizio di esazione. Il nuovo testo esplicita che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono esercizio di riscossione è "forfettaria” e ha luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell'Agenzia delle Entrate.
Una modifica salutata con favore dal Cds perché, si legge, “chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull'utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche”.
Venendo ai rilievi del parere Cds del 7 aprile, inviando un nuovo testo con nota di ieri 26 aprile in primo luogo il Mise fa sapere di aver acquisito il formale [concerto del ministero dell'Economia].
Riguardo poi alla [definizione di apparecchio televisivo], il Mise non l'ha inserita nel testo come auspicato dal Cds da un lato per non incorrere in un asserito “eccesso di delega” e dall'altro per non rischiare di “ingessare eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo”.
Nel contempo nei giorni scorsi lo stesso ministero ha diramato una nota che esclude esplicitamente smartphone e tablet dal pagamento del canone.
Il Cds sottolinea di non condividere i rilievi del Mise sull'eccesso di delega né sul rischio di “ingessatura” ma si dichiara comunque soddisfatto della soluzione.
Sul fatto che il canone sia dovuto per [un solo apparecchio] secondo il Mise la normativa di riferimento è già chiara, dunque anche qui nessuna correzione. Il Cds osserva che un richiamo esplicito alle norme in questione, in particolare l'art. 1, comma 153, lett. b, della legge n. 208 del 2005, sarebbe stato utile ma prende atto della risposta, rilevando che procedere così rientra nella discrezionalità del Mise e raccomandando nel contempo che il richiamo alla legge 208 sia inserito nelle istruzioni e nell'ulteriore documentazione in materia.
Quanto al rapporto con la normativa sulla [privacy] invece il ministero ha corretto il testo precisando che le intese tra Autorità, AU, Agenzia delle Entrate e gli altri soggetti deputati alla gestione dei dati sulle modalità di scambio dei dati, debbano essere predisposte “sentito il Garante per la Protezione dei dati personali”.
E' stato inoltre introdotto un nuovo articolo 8 intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
Nessuna modifica invece sulla richiesta di [maggiore chiarezza] del testo tenuto conto che, ha replicato il Mise , il DM ha lo scopo di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci adempimenti degli attori istituzionali, e dunque si rivolge a una “platea di tecnici”.
Sempre in tema di chiarezza il Cds ha “preso atto” della replica ministeriale che “l'interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell'Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità”
Sono state però introdotte all'art. 6 ulteriori disposizioni per esplicitare la necessità di dare la [maggior diffusione possibile] agli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto, come chiesto dal Cds.
Il Consiglio di Stato accoglie con favore in particolare l'integrazione all'art. 6 relativa ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione (nei giorni scorsi il governo ha rinviato al 16 maggio il termine per inviare tale comunicazione, ndr).
E' stato inoltre previsto che chi abbia erroneamente dichiarato il dato della residenza e per questo si è visto addebitare un secondo canone potrà in ogni caso dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.