Con sentenza n. 339 del 30 dicembre la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra estiva 2008), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del ministero dello Sviluppo economico, concernente le modalità delle gare per l'assegnazione dei giacimenti marginali di idrocarburi
(v. Staffetta 23/07/09). La Consulta ha tuttavia dichiarato non fondata la questione di illegittimità della stessa norma nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell'intesa con la regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi. Il ricorso era stato presentato dalla Regione Emilia-Romagna.
Ugualmente non fondata la questione di legittimità dell'articolo 7 sulla Strategia energetica nazionale: la Regione Piemonte (e, ad adiuvandum, l'Emilia-Romagna) nel ricorso aveva posto la questione di legittimità perché nel definire la Strategia non era prevista l'intesa della Conferenza unificata.
In allegato il testo della sentenza....